Contabilità iva dei minimi, regime - Consulenza fiscale amministrativa per aprire una partita iva, un negozio - Studio Ricci Maurizio Commercialista consulenza fiscale amministrativa per aprire una partita iva, un negozio

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IL REGIME CONTABILE DEI MINIMI.
(da valutare con attenzione, un'opportunità a determinate condizioni per chi si accinge ad aprire una nuova partita IVA)

Tra le novità della finanziaria del 2008 ci sono degli articoli che interessano chi vuole intraprendere una nuova attività, oppure reiniziare la vecchia attività chiusa perché il reddito minimo da dichiarare secondo gli studi di settore era elevato per il fatturato che si riusciva a raggiungere. Dal  1 gennaio 2008 è possibile, optando per il nuovo regime contabile previsto dalla Finanziaria 2008 (che prevede per chi non supera i 30.000,00 euro ragguagliati ad anno), di non essere soggetto alla compilazione ed al controllo degli studi di settore, di non essere soggetto ad IRAP, e di non avere più nessun obbligo di versamento e di dichiarazione IVA.

Affinché il sogno sia possibile è necessario possedere però anche i seguenti requisiti; essere persone fisiche esercenti attività d'impresa - arti o professioni, che nell'anno solare precedente non si abbia effettuato cessioni all'esportazione, non avere avuto dipendenti o co.co.pro., non aver percepito compensi ragguagliati ad anno superiore a 30.000,00 euro, che nel triennio precedente al 2008 non si abbia acquisito anche mediante contratti di appalto e di locazione (pure finanziaria) beni ammortizzabili superiore a 15.000,00 euro.

Viene ammesso l'utilizzo di Voucher / Buoni lavoro, infatti nella Circolare 7/E del 28 gennaio 2008 leggiamo al quesito 2.13 Prestazioni occasionali
a) Quesito
Ai fine della verifica delle condizioni di accesso al regime dei contribuenti
minimi le prestazioni occasionali sono assimilate al lavoro dipendente?
Risposta
L’aver sostenuto spese per prestazioni di natura occasionale non preclude
l’accesso al regime dei contribuenti minimi trattandosi di spese diverse da quelle
per lavoro dipendente o per rapporti di collaborazione indicati nel comma 96.


Non possono accedere al nuovo regime contabile dei minimi i soggetti che applicano regimi speciali IVA, i non residenti, chi svolge l'attività di cessione di immobili, chi cede mezzi di trasporto nuovi, chi oltre ad avere la ditta individuale partecipa a Società di persone - Associazioni o a S.r.l.

Qualora si posseggano i requisiti di cui sopra si potrà emettere fattura senza addebito dell’IVA (chi vende a consumatori finali potrà incamerare l'IVA), non si scaricherà l'IVA sugli acquisti che di conseguenza diverrà un costo deducibile.

Sulle fatture emesse di importo superiore a 77,47 euro dovrà essere applicata una marca da bollo di 1,81 euro, inoltre dovrà essere aggiunta la descrizione "Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 100, della Legge finanziaria per il 2008".

Per ciò che concerne la contabilità dei nuovi minimi è prevista la non tenuta, ma dallo Studio è suggerita la sua presenza, il reddito IRPEF d'impresa e di lavoro autonomo si calcolerà con il criterio di cassa, i beni ammortizzabili saranno deducibili tutti nell'anno di pagamento e le rimanenze di merci saranno irrilevanti.

Le spese relative a beni ad uso promiscuo rileveranno nella misura del 50%.

I contributi previdenziali si dedurranno dal reddito d'impresa e si pagherà sul netto un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%.

Tale opzione converrà ulteriormente in presenza di altri redditi, ad esempio fondiari o di lavoro dipendente in quanto oltre a beneficiare delle detrazioni scatterà una minore aliquota marginale IRPEF sugli altri redditi posseduti.

Il regime cessa dall'anno  successivo in cui  è venuto meno anche uno solo dei requisiti.
La durata dell'opzione è senza limiti, tale meccanismo costituisce il regime naturale dei contribuenti minimi salvo opzione per le regole ordinarie da comunicare con la prima dichiarazione annuale IVA con vincolo triennale di permanenza.
Solo per il 2008 l'opzione potrà essere revocata già dopo un anno, entrando nel nuovo regime dei contribuenti minimi dal 2009.

Qualora nei cinque anni precedenti si abbia detratto l'IVA sull'acquisto di beni ammortizzabili non ancora venduti si dovrà versare l'IVA detratta in unica soluzione o in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi.

La cosa si complica ulteriormente qualora si superino in corso d'anno i 30.000,00 euro di ricavi, si dovrà ricalcolare e versare l'IVA, oppure nel caso si subisca un controllo e venga accertato e definito un volume d'affari superiore al limite, allora si dovranno affrontare ulteriori problematiche.
Concludendo, tale opzione per il regime contabile dei nuovi minimi occorre valutarla caso per caso, non è detto che convenga a tutti.

L'entrata nel regime dei minimi non consente di ridurre gli acconti secondo il metodo previsionale (circolare 13/E del 26 febbraio 2008).

La circolare 36/E del 21 giugno 2010 attesta l'inesistenza dell'obbligo della compilazione dei modelli Intrastat per le "cessioni intracomunitarie".

La circolare 53/E del 21 ottobre 2010 a pagina 6 esonera i contribuenti minimi dall'obbligo di comunicazione black list.

Potete scaricare i riferimenti normativi ed i chiarimenti dai seguenti link
Legge 244 del 24 dicembre 2007 Finanziaria 2008 Art. 1 da comma 96 a 117


Circolare 73/E del 21 dicembre 2007
- Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi - Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008


Dm Economia del 02 gennaio 2008
- Modalità applicative per il regime dei contribuenti minimi in attuazione dell'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008). (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 11/01/2008)


Circolare 7/E del 28 gennaio 2008
- Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi - Ulteriori chiarimenti


Circolare 13/E del 26 febbraio 2008
- Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi - Profili interpretativi emersi nel corso della videoconferenza del 21 febbraio 2008


Risoluzione 80/E del 06 marzo 2008
- Istituzione del codice tributo per il versamento dell'IVA per effetto della rettifica della detrazione da parte dei contribuenti minimi in regime fiscale semplificato


Risoluzione 241/E del 12 giugno 2008
- Interpello - Regime dei contribuenti minimi
Sintesi: Non puo' avvalersi del regime dei contribuenti minimi il lavoratore autonomo che, nell'anno solare precedente, ha effettuato cessioni all'esportazione o prestazioni rese in regime di non imponibilita', concernenti le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali. Tra queste operazioni rientrano cessioni e prestazioni oltre i 258 euro effettuate all'IUE (Istituto Universitario Europeo).


Risoluzione 275/E del 03 luglio 2008
- Interpello ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000 - regime per i contribuenti minimi - legge 24 dicembre 2007, n. 244 - requisiti di accesso.
Sintesi: In base alle disposizioni vigenti, le spese sostenute per un "prestito di personale" sono assimilabili alle "spese per lavoratori dipendenti", quindi costituiscono causa di esclusione dal regime per i contribuenti minimi.


Risoluzione 311/E del 21 luglio 2008
- Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi - articolo 1, comma 96 Legge 24 dicembre 2007, n. 244


Risoluzione 108/E del 23 aprile 2009
- Contribuenti minimi, applicazione dell'art. 2 del DPR 21 dicembre 1996 n. 696
Sintesi: I contribuenti che ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 696 del 1996 sono esonerati dall'obbligo di certificare i corrispettivi, possono accedere al regime dei minimi, di cui all'art. 1, commi da 96 a 117 della legge n. 244 del 2007, continuando a fruire dell'esonero. Essi saranno obbligati a certificare i corrispettivi mediante l'annotazione in apposito registro con le modalità di cui all'art. 24 del DPR n. 633 del 1972.


Risoluzione 132/E del 27 maggio 2009
- Consulenza Giuridica - Opzione per il regime dei contribuenti minimi - Determinazione della base imponibile IRAP del periodo d'imposta precedente a quello di efficacia del regime - Richiesta parere



Circolare 36/E del 21 giugno 2010 - Pagina 5 e 6
- Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE - Quesiti pervenuti al Forum Intrastat


Circolare 38/E del 23 giugno 2010
- punto 6.1 - Compilazione degli studi di settore da parte dei contribuenti minimi che optano per il regime ordinario


Circolare 53/E del 21 ottobre 2010 - Pagina 6
- Comunicazione da parte dei soggetti passivi IVA dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list - Art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73


Risoluzione 123/E del 30 novembre 2010
- Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in caso di fuoriuscita dal regime


Risoluzione 27/E del 07 marzo 2011
- Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Regime dei contribuenti minimi - Chiarimenti in merito alla fattispecie di esclusione prevista dall'articolo 1, comma 99, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244


Decisione del Consiglio Ue 15 settembre 2008 n. 737/Ce.
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 249/13 del 18 settembre 2008


In deroga all'art. 285 della direttiva del Consiglio dell'Unione Europea del 28 novembre 2006 n. 2006/112/Ce, l'Italia è stata autorizzata a esonerare dall'Iva, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, i soggetti passivi Iva il cui volume d'affari annuo non superi i 30.000,00 euro.
Tale decisione scadrà quando entreranno in vigore le norme comunitarie che fisseranno una soglia comune di volume d'affari annuo sotto la quale si avrà l'esenzione dell'Iva, comunque entro il 31 dicembre 2010.




Dal 16/07/2011 il regime dei minimi è stato modificato, l'imposta sostitutiva del 20% ora è del 5%, VAI ALLA PAGINA DEL NUOVO REGIME DEI MINIMI.


Iscritto al n. 697 sezione A dell'Albo Professionale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.
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