Plusvalenze da cessioni immobiliari con proprietà ultra quinquennale - Studio Ricci Maurizio Commercialista consulenza fiscale amministrativa per aprire una partita iva, un negozio

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PLUSVALENZE DA CESSIONI IMMOBILIARI CON PROPRIETA' ULTRA QUINQUENNALE.

Non sono soggette a plusvalenze le cessioni di beni immobili acquistati o costruiti da più di 5 anni, se non sono conseguiti nell'esercizio di arti, imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice.

Le plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi i beni ereditati e le unità immobiliari che per la maggior parte dell'anno sono state adibite ad abitazione principale, sono redditi diversi solo se acquistati o costruiti da meno di cinque anni, ai sensi dell'articolo 67, co. 1 lettera b) del D.P.R. 917/1986.

Per le cessioni di aree edificabili a prescindere dal periodo di possesso, la plusvalenza eventualmente conseguita è sempre tassata.


In caso di vendita di fabbricato fatiscente l'Agenzia delle Entrate tratterà la vendita come cessione non di fabbricato ma di area edificabile, quindi la tassazione sulla plusvalenza sarà dovuta anche in caso di cessione di immobile acquistato da più di 5 anni, e se sull'atto di vendita ci sarà scritto che il fabbricato è fatiscente non ci saranno possibilità di appellarsi.

L'articolo 68, tra le altre cose, stabilisce che; .... "Il costo dei terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 67 è costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili."

Si devono quindi sterilizzare gli effetti dell'inflazione ai fini della determinazione della plusvalenza da cessione infra quinquennale, rivalutando i costi di acquisto e ogni altro costo inerente per ciò che concerne le cessioni di terreni suscettibili d'utilizzazione edificatoria.

La Risoluzione n. 23 del 28 gennaio 2009 ha risposto ad un interpello in merito alla plusvalenza da cessione di immobile allo stato di rustico.


In alternativa alla tassazione della plusvalenza in denuncia dei redditi, dal 01 gennaio 2006 l'art. 1 comma 496 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) consente di assoggettare la plusvalenza a un'imposta sostitutiva sul reddito del 12,50% con conseguente venir meno dell'obbligo di denuncia nel quadro RL in dichiarazione dei redditi.


Inoltre qualora in caso di sottoscrizione del compromesso di vendita, con rilascio di caparra confirmatoria, essa in caso di inadempienza del compratore venga incamerata dal promettente venditore, la Risoluzione del 27/01/1982 n. 1856 - del Ministero delle Finanze ha fatto derivare l'irrilevanza ai fini reddituali delle somme incamerate dal promettente venditore.


Potete scaricare i riferimenti normativi ed i chiarimenti dai seguenti link

Articolo 67 T.U.I.R. - D.P.R. 917/1986
- Redditi diversi.


Articolo 68 T.U.I.R. - D.P.R. 917/1986
- Plusvalenze. (ex art.82)

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