Ruoli scaduti? Non si compensa! - Articolo 31 D.L. n. 78 del 31 05 2010 - Maurizio Ricci

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PRECLUSIONE ALLA AUTOCOMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITO SU RUOLI DEFINITIVI SUPERIORI A €. 1.500,00.

A decorrere dal l° gennaio 2011 la compensazione dei crediti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a millecinquecento euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.
In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

Articolo 31 decreto legge  31 maggio 2010, n. 78

Dopo l'emanazione del decreto del ministero dell'Economia che disciplinerà le modalità con cui si potrà procedere alla compensazione, si attende l'emanazione di una circolare delle Entrate, sino a quel momento si potranno compensare i propri crediti, purché non si vadano ad intaccare i crediti che occorrono per il pagamento dei ruoli su debiti per imposte erariali divenuti definitivi, e così facendo non si sarà sanzionabili.

Circolare 13/E dell' 11 marzo 2011
- Attività di controllo in relazione al divieto di compensazione, in presenza di ruoli scaduti, di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010


Pagina compensazioni ruoli scaduti con crediti erariali


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