RIVALUTAZIONE DEL VALORE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE, DEI TERRENI AGRICOLI E AREE EDIFICABILI - 2011.
Il Decreto Legge 70 del 13 maggio 2011 (Decreto Sviluppo), convertito dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, all'articolo 7 lettera t), dd), ee), ff) e gg) prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione dei terreni edificabili dei terreni agricoli e delle quote di partecipazione.
Art. 7
Semplificazione fiscale
... omissis ...
t) nuova opportunità di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva.
... omissis ...
dd) al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011";
2) al secondo periodo., le paro1e "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
3) al terzo periodo, le parole "'31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012";
ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazione non negoziate nei mercati regolamentati, ovvero dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, qualora abbiano gia' effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine del controllo della legittimita' della detrazione, con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi, sono individuati i dati da indicare nella dichiarazione stessa.
ff) i soggetti che non effettuano la detrazione di cui alla lettera ee) possono chiedere il rimborso della imposta sostitutiva gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non puo' essere comunque superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata;
gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza per la richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa puo' essere effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre dalla medesima data.
Potete scaricare i riferimenti normativi ed i chiarimenti dai seguenti link
Circolare 47 del 24 ottobre 2011
- Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni detenute alla data del 1° luglio 2011. Articolo 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
Altri riferimenti normativi e la prassi in archivio "anno 2009", nella pagina "Rivalutazione Terreni agricoli, aree edificabili e Quote"
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