LE CIRCOLARI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NON SONO VINCOLANTI PER LA STESSA.
La circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell'Amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile ne' innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, ne' innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva.
Sentenza Corte di Cassazione delle Sezioni Unite n. 23031 del 02 novembre 2007
La censura è fondata alla luce del principio affermato dalla Corte (Sez. 5, Sentenza n. 2133 del 14/02/2002) secondo cui le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'amministrazione in una circolare (successivamente modificata), è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell'affidamento.
Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza n. 6056 depositata il 15 marzo 2011
Le circolari hanno carattere interno e non sono vincolanti per i terzi ne sono fonte di diritti a favore degli stessi ne obblighi a carico dell'Amministrazione.
Corte di Cassazione, sentenza n. 2850 del 24 febbraio 2012
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