Fatture su fogli A4 - Art. 3 c. 2 del D.P.R. 696 del 21 dicembre 1996 - Studio Ricci Maurizio Commercialista consulenza fiscale amministrativa per aprire una partita iva, un negozio

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FATTURE EMESSE NON SUL BOLLETTARIO CON I NUMERI PRESTAMPATI MA SU NORMALI FOGLI A4

Le fatture emesse si possono fare non sul bollettario con i numeri prestampati ma su normali fogli A4 entro i limiti di cui sotto:

- le imprese che prestano servizi nell’abitazione dei clienti o in forma ambulante sono obbligati al rilascio di ricevuta fiscale, quindi la ricevuta fiscale viene emessa dagli artigiani per la prestazione di un servizio.
L’art. 2 del D.P.R. 696 del 1996 ha sancito che non è più obbligatorio il rilascio della ricevuta fiscale, se viene emessa una fattura immediata, quindi se si va da un cliente per una prestazione e la fattura su fogli A4 la si fa la sera, si è soggetti a sanzioni, mentre se la si fa subito come si finisce il servizio NON OLTRE, anche se il cliente non ha pagato, non si è soggetti a sanzioni.

Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non e' obbligatorio nell'ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La fattura va emessa comunque sempre prima del pagamento ma mai dopo con tutti i dati obbligatori di cui all’art. 21 del D.P.R. 633 del 1972.

Potete scaricare i riferimenti normativi ed i chiarimenti dai seguenti link










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