Dal 01 gennaio 2017 il nuovo art. 66 del T.U.I.R. prevede l'adozione del regime di cassa per le contabilità semplificate che sino al 2016 adottavano il criterio per competenza, tale nuovo regime non prevede la compilazione di nessuna opzione, è il nuovo regime naturale dal 2017, nel nuovo regime non rilevano le rimanenze iniziali e finali di merci pertanto al 01/01/2017 rileveranno soltanto le rimanenze finali del 2016.
E' opportuno tenere comunque traccia delle rimanenze finalipur essendo fiscalmente irrilevante per la rilevazione dell'utile.
Sono stati modificati gli obblighi contabili di cui all'articolo 18 del D.P.R. 600 del 1973.
Le modalità per la registrazione delle operazioni sono:
- registro incassi, pagamenti e registri IVA,
(chi sceglie il criterio di cassa puro deve conservare anche la documentazione relativa agli incassi e pagamenti e gli estratti conto bancari da cui si possa trarre notizie),
- registri IVA con integrazione delle fatture non incassate o pagate,
(in sostanza l'obbligo degli incassi e pagamenti avviene al contrario, riportando solo quelli che non si sono verificati),
- registri IVA con presunzione di incasso pagamento alla data di registrazione,
(si può optare per il "criterio delle registrazioni" con un vincolo triennale).
Si attende il decreto ministeriale attuativo per l'attuazione delle novità apportate al regime di contabilità semplificata per cassa.
I riferimenti normativi ed i chiarimenti dai seguenti link