Le nuove norme sulle collaborazioni coordinate e continuative, i contratti a progetto - Studio Ricci Maurizio Commercialista consulenza fiscale amministrativa per aprire una partita iva, un negozio

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LE NUOVE NORME SULLE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, I CONTRATTI A PROGETTO.

Il D.Lgs. n. 276/2003 n. 276 all'articolo 69 - In vigore dal 18 luglio 2012 specifica che "I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto." Sempre dall'articolo 69 ... omissis ... l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

All'art. 61 si legge ... omissis ... i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. ... omissis ... Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Dalla circolare 29/2012 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: la L. 92/2012 (c.d. riforma lavoro) è intervenuta a modificare, fra l'altro, la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, introducendo alcune "restrizioni" finalizzate a contrastare un utilizzo non corretto dell'istituto.
Secondo la nuova disposizione, infatti, "i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore" e non più, come nella precedente formulazione, anche a "programmi di lavoro o fasi di esso".
Ne deriva la possibilità di riconoscere una vera e propria collaborazione a progetto solo nella misura in cui al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati.
La disposizione pertanto non preclude che il collaboratore svolga le medesime attività dei lavoratori dipendenti, purché le svolga con modalità organizzative radicalmente diverse. Di contro, anche qualora il collaboratore svolga attività "diverse" ma con le medesime modalità caratterizzanti la prestazione resa da lavoratori dipendenti della stessa impresa (ad es. rispetto di un orario di lavoro, assoggettamento a potere direttivo ecc.), la presunzione trova ovviamente applicazione.


La circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2012 specifica, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sulla base di orientamenti giurisprudenziali già esistenti, quelle attività difficilmente inquadrabili nell'ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ancorché astrattamente riconducibili ad altri rapporti di natura autonoma. Pertanto, rispetto alle figure di seguito elencate il personale ispettivo, essendo difficilmente riconducibile la relativa attività ad un progetto specifico finalizzato ad un autonomo risultato obiettivamente verificabile, procederà a ricondurre nell'alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere, adottando i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico e previdenziale:

- addetti alla distribuzione di bollette o giornali riviste ed elenchi telefonici,
- addetti alle agenzie ippiche,
- addetti alle pulizie,
- autisti e autotrasportatori,
- baristi e camerieri,
- commessi e addetti alle vendite,
- custodi e portieri,
- estetiste e parrucchieri,
- facchini,
- istruttori di autoscuole,
- letturisti di contatori,
- magazzinieri,
- manutentori,
- muratori e qualifiche operaie dell'edilizia,
- piloti e assistenti di volo,
- prestatori di manodopera nel settore agricolo,
- addetti alle attività di segreteria e terminalisti,
- addetti alla somministrazione di cibi o bevande,
- prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosidetti in bound.


Per i titolari di partita iva non è prevista una presunzione assoluta ma relativa, qualora ricorrano almeno due delle seguenti condizioni:
- che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Quanto alla durata della collaborazione il D.L. n. 83/2012, modificando la precedente formulazione dell'art. 69 bis comma 1, non menziona più l'anno "solare" ma si limita ad indicare un periodo di "8 mesi per 2 anni consecutivi".
In ragione di tale recente intervento va anzitutto chiarito che il periodo in questione deve individuarsi nell'ambito di ciascun anno civile (1° gennaio - 31 dicembre).
Da ultimo va osservato che tale condizione potrà ritenersi effettivamente operativa solo al termine del 2014. Tenuto infatti conto che la durata di 8 mesi va riferita a ciascun anno civile e che la disposizione è entrata in vigore il 18 luglio 2012, la condizione potrà concretamente realizzarsi solo a partire di periodi 1° gennaio - 31 dicembre degli anni 2013 e 2014.
In ordine al corrispettivo derivante dalla collaborazione, lo stesso deve costituire almeno l'80% di quanto ricavato nell'arco di 2 anni "solari" consecutivi.
La disposizione fa inoltre riferimento ad un arco temporale pari a 2 anni "solari" consecutivi, ossia a 2 periodi di 365 giorni che non necessariamente devono coincidere con l'anno civile.
Circolare Ministero del Lavoro n. 32 del 27 dicembre 2012.

Secondo il comma 2 del nuovo art. 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003 la presunzione in capo al soggetto titolare di partita iva non opera quando:
- qualora la prestazione sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi precorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività;
- qualora la prestazione sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 3, della L. 233/1990.
Il minimale annuo in questione, per l'anno 2012, è pari a €. 14.930 che, moltiplicato per 1,25, è pari a €. 18.662,50.
L'art. 69 bis, al comma 3, esclude dalla applicabilità della presunzione anche le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni.
Al riguardo, indipendentemente dai contenuti del decreto, di prossima emanazione, sembra possibile ritenere che l'operatività della deroga sia esclusa in relazione alle attività per le quali non è dunque previsto il possesso di "specifici requisiti e condizioni" (ad es. mentre l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane esclude l'operatività della presunzione in quanto è condizionata ad una specifica delibera della CPA previa verifica dei requisiti di legge, l'iscrizione al registro delle imprese presso le Camere di commercio non assistita da una procedura di verifica di "requisiti e condizioni", anche di carattere economico, non consente l'operatività alla deroga).
Sempre la circolare 32/2012 richiama l'attenzione agli Uffici preposti ai controlli che tale strumento non inficia in alcun modo la possibilità, da parte del lavoratore autonomo o del personale ispettivo, di far valere "direttamente" un rapporto di subordinazione ai sensi dell'art. 2094 c.c. ove sussistano gli "ordinari" criteri di qualificazione e i relativi indici sintomatici che - almeno con specifico riferimento al settore dell'edilizia - sono stati da ultimo indicati con la circ. n. 16/2012.

Nella circolare 16/2012 leggiamo, elemento significativo ai fini delle verifica è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.
Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minuta attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'impresa esecutrice o addirittura dal committente, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo.
Non può da ultimo non ricordarsi, quale ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell'edilizia - in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate - il riscontro di un'eventuale monocommittenza.
L'esperienza, infatti, evidenzia come normalmente non siano mai sorti particolari problemi di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase del c.d. completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsoffitti).
Pertanto, sempre la circolare, si può concludere almeno sul piano delle "presunzioni" che ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale - rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricommittenza - il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficio delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:
- manovalanza;
- muratura;
- carpenteria;
- rimozione amianto;
- posizionamento di ferri e ponti;
- addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.

E' suggeribile, oltre alla sottoscrizione del contratto fargli avere comunque data certa con uno dei possibili modi a disposizione.

Collaborazioni coordinate e continuative - contratti a progetto

Collaborazioni coordinate e continuative - contratti a progetto

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Iscritto al n. 697 sezione A dell'Albo Professionale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.
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