SOCIETA' IN PERDITA SISTEMATICA, NON OPERATIVE O DI COMODO.
Ragioni di vario genere portano sovente il contribuente a gestire i beni personali in regime di impresa dando luogo al fenomeno delle così dette società di comodo, cioè di quelle società che fungono da meri contenitori di beni non caratterizzata da una gestione dinamica ma statica, mirata al mero mantenimento del patrimonio, di solito, immobiliare.
La non operatività comporta anche l'attribuzione di un reddito minimo ai fini irpef/ires, e l'attribuzione ai fini irap del valore di produzione non inferiore al reddito minimo di cui sopra.
Il Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 al comma 36-quinquies dell'articolo 2 sancisce una maggiorazione di 10,5 punti percentuali rispetto all'aliquota ordinaria IRES del 27,5%, che porta l'aliquota applicata al 38%.
Le disposizioni sulle società di comodo penalizzano la gestione puramente conservativa degli "investimenti" aziendali, presumendo, mediante l'applicazione di alcuni parametri sui beni aziendali la determinazione di un reddito minimo operativo.
Attualmente i periodi d'imposta sono passati da tre a cinque, vedere alla pagina linkata i riferimenti normativi per l'estensione ai cinque anni.
Avere una società in perdita sistematica, non operativa o di comodo tra le altre cose comporta anche il fatto non piacevole di non poter ne compensare ne chiedere a rimborso il credito iva risultante dalla dichiarazione stessa, qualora per tre periodi d'imposta consecutivi la società o ente non operativo non abbia conseguito reddito d'impresa o reddito al di sopra del reddito minimo operativo.
Il comma 4 dell'articolo 30, della Legge n. 724 - 23 dicembre 1994 prescrive che per le società e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non è ammessa al rimborso ne può costituire oggetto di compensazione. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la società o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.
Le società di comodo dal 2011 possono essere suddivise in due categorie, le società non operative e le società in perdita sistematica.
La circolare n. 23 del 11/06/2012 specifica che con le nuove disposizioni, le c.d. società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si possono idealmente ripartire in due categorie: le società non operative, ossia le società che non superano il test di operatività previsto dal comma 1 del citato articolo 30, e le società in perdita sistematica che, come meglio precisato in seguito, presentano tre periodi d'imposta in perdita ai sensi del citato comma 36-decies dell'articolo 2 (il c.d. periodo di osservazione).
Al di fuori dei casi di esclusione e di inapplicabilità previsti, esiste anche la possibilità di presentare istanza di interpello per non essere considerati, adducendo giustificazioni, società in perdita sistematica, non operative o di comodo.
Sempre la Circolare n. 23 ... omissis ... Al fine di consentire agli Uffici una compiuta attività istruttoria in relazione alla sussistenza delle situazioni oggettive in relazione, rispettivamente, alla disciplina sulle società in perdita sistematica e a quella sulle società non operative e una corretta gestione amministrativa delle istanze, i soggetti interessati sono tenuti a presentare autonome e separate istanze ai fini della due richiamate discipline; in caso di cumulativa richiesta di disapplicazione contenuta in ununica istanza, questa sarà ritenuta dagli Uffici inammissibile.
La mancata impugnazione del parere negativo espresso dall'Ufficio potrebbe inoltre essere scambiata per acquiescenza al parere espresso.
E comunque tutti gli interpelli presentati saranno oggetto di particolare attenzione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 15 febbraio 2013 al punto 7.3 chiarisce che ... omissis ... il rinvio del legislatore al reddito dichiarato, si deve intendere che questo si riferisca al reddito ai fini Ires del periodo d'imposta come risultante dalla relativa dichiarazione, cioè, al reddito complessivo al lordo dell'utilizzo delle eventuali perdite dei precedenti esercizi.
Mentre al punto 7.2 chiarisce che ... omississ ... Con riferimento alle società in perdita sistematica, la circostanza che si siano verificati tre periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale concretizza il presupposto per applicare la disciplina delle società di comodo a decorrere dal quarto periodo di imposta successivo, anche ai fini delle limitazioni all'utilizzo del credito IVA di cui al richiamato comma 4, primo periodo.
Pertanto, tali limitazioni si riferiscono all'eccedenza relativa al periodo d'imposta in cui trova applicazione la disciplina sulle società di comodo.
Conseguentemente, con riferimento alla situazione illustrata nell'esempio proposto, le limitazioni all'utilizzo del credito annuale IVA, disposte dall'articolo 30, comma 4, primo periodo, opereranno in riferimento al credito annuale IVA emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2012.
Potete scaricare i riferimenti normativi ed i chiarimenti dai seguenti link
Articolo 30, Legge n. 724 del 23 dicembre 1994
- Società e enti non operativi.
Vedi comma 1, per i casi di esclusione dalla normativa sulle società di comodo.
Circolare n. 5 del 02 febbraio 2007
- Istanze per la disapplicazione della disciplina sulle società non operative (articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724)
Circolare n. 25 del 04 maggio 2007
- Disposizioni in materia di società non operative
Tra l'altro leggiamo: "Ai fini della verifica dell’operatività, non assume rilievo l’adeguamento dei ricavi agli studi di settore o ai parametri, in quanto tali componenti positivi di reddito non sono transitati a conto economico."
Circolare n. 44 del 09 luglio 2007
- Profili interpretativi per la disapplicazione delle disposizioni sulle società non operative - Articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
Risoluzione 225 del 10 agosto 2007
- Istanza d'interpello - Limitazioni all'utilizzo in compensazione del credito Iva da parte di società non operativa - Articolo 30, comma 4, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.
Provvedimento del 14 febbraio 2008 n. 23681
- Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.724 e successive modificazioni, senza dover assolvere all'onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.
Circolare n. 9 del 14 febbraio 2008
Disciplina sulle societa' non operative - Articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)
Sintesi: Modifiche apportate alla disciplina delle societa' non operative dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 24/12/2007).
Circolare n. 32 del 14 giugno 2010
- Nuove istruzioni sulla trattazione delle istanze di interpello
Articolo 2, comma da 36-decies a 36-duodevicies, Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011
- Società non operative e società in perdita sistematica
Circolare n. 23 del 11 giugno 2012
- Articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148 Interpelli disapplicativi della disciplina sulle società in perdita sistematica Primi chiarimenti interpretativi.
1. LE CAUSE DI ESCLUSIONE E LE CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA
1.1. LE CAUSE DI ESCLUSIONE
1.2. LE CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA
1.2.1. Operatività delle cause di disapplicazione automatica
1.2.2. Precisazioni in materia di cause di disapplicazione
2. GESTIONE DEGLI INTERPELLI DI DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ IN PERDITA SISTEMATICA
Provvedimento del 11 giugno 2012 n. 87956
- Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto, n. 138, convertito, con modificazioni, 2011 nella legge 14 settembre 2011, n. 148, senza assolvere all'onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed integrazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 febbraio 2008, prot. n. 23681, in materia di cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Tra l’altro leggiamo, …. , possono disapplicare la disciplina sulle società in perdita sistematica di cui al citato articolo 2, commi 36-decies e seguenti, senza dover assolvere all’onere di presentare istanza di interpello le società che in almeno uno dei tre periodi d’imposta indicati nel comma 36-decies del citato articolo 2, si trovano in una delle seguenti situazioni:
… omissis …
l) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore;
Risoluzione n. 107 del 11 dicembre 2012
- Interpello presentato ai sensi dell'articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - cause di disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012 - margine operativo lordo (mol) - contratti di leasing.
Circolare n. 1 del 15 febbraio 2013
- SOCIETA IN PERDITA
punto 7.1 Società in perdita sistematica che detengono partecipazioni Causa di disapplicazione
punto 7.2 Società in perdita sistematica Divieto di compensazione del credito IVA: decorrenza.
punto 7.3 Società in perdita sistematica Calcolo della perdita fiscale
punto 7.4 Società in perdita triennale Calcolo della perdita fiscale
Circolare n. 3 del 04 marzo 2013
- Maggiorazione IRES per le società non operative (articolo 2, commi da 36-quinquies a 36-novies, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138)
Risoluzione n. 101 del 20 dicembre 2013
- Disciplina sulle società non operative ex articolo 30 della L. n. 724 del 1994 rivalutazione del valore degli immobili ai sensi dellarticolo 15 del D.L. n. 185 del 2008 valore fiscale degli immobili rivalutati ai fini della media del triennio di cui allarticolo 30, comma 2, della L. n. 724 del 1994
Circolare n. 13 del 04 giugno 2014
- Rivalutazione dei beni dimpresa e delle partecipazioni - articolo 1, commi 140 147, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Vedi paragrafo 6 per il rapporto tra la rivalutazione e la disciplina delle società di comodo
Prosegui sulla pagina per l'estensione del periodo di controllo da tre a cinque anni
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