NUOVI OBBLIGHI DI PUBBLICITA' NEGLI ATTI, CORRISPONDENZA E SITI WEB DELLE SOCIETA'.
La Legge n. 88 del 07 luglio 2009 all'art. 42 ha recepito la direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società, ed ha modificato gli articoli 2250 e 2630 del Codice Civile introducendo nuovi obblighi di pubblicità per le società di persone e di capitali, con minori obblighi per le società di persone.
Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite, omette di fornire negli atti, nella corrispondenza (ad esempio in ordini, contratti, lettere, fatture, etc.) e nella rete telematica (sito internet) le informazioni prescritte dal nuovo articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206,00 euro a 2.065,00 euro, pertanto saranno applicabili ad ogni componente dell'organo di amministrazione.
Si deve, per le società tenute all'iscrizione al registro delle imprese, quindi sia società di persone che di capitali, indicare la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui sono iscritte ed il relativo numero di iscrizione. Qualora le società suddette deliberino il loro scioglimento deve essere indicato negli atti e nella corrispondenza lo stato di liquidazione.
Analogo obbligo ricade sulle società estere con sede secondaria in Italia, come da articolo 2508 del Codice Civile che richiama espressamente l'articolo 2250.
Mentre per le società di capitali che hanno un sito internet è obbligatorio fornire tramite esso le informazioni relative a:
- la sede della società,
- l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione,
- il capitale secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio,
- l'indicazione se la società è in liquidazione,
- e l'eventuale indicazione della presenza di un unico socio,
restano escluse dal presente obbligo le società di persone.
Il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese coincide con il rispettivo codice fiscale sia per le ditte individuali che per le società.
Potete scaricare i riferimenti normativi ed i chiarimenti dai seguenti link
Art. 2250 del Codice Civile
- Indicazione negli atti e nella corrispondenza
Art. 2508 del Codice Civile
- Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
Art. 2630 del Codice Civile
- Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi
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