Reverse charge per pulizie e installazione di impianti e di completamento degli edifici - Maurizio Ricci

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REVERSE CHARGE PER PRESTAZIONI DI PULIZIE E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E DI COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI


Dal 01 gennaio 2015 la Legge di Stabilita del 2015 impone l'obbligo dell'applicazione del reverse charge anche alle prestazioni di pulizie, di demolizione e alla installazione di impianti e di completamento degli edifici, tali servizi assoggettati al reverse charge sono elencati all'interno dell'art. 17 del D.P.R. 633/1972 alla lettera a-ter del sesto comma.


Il reverse charge non si applica a soggetti privi di partiva iva e ad altri soggetti, come da punto 10 della Circolare n. 14 del 27 marzo 2015.

I riferimenti normativi ed i chiarimenti dai seguenti link

Legge 190 del 23 dicembre 2014 art. 1 c. 629
- Modifiche all'art. 17 del D.P.R. 633/1972 aggiunta lettera a-ter al comma sesto


Circolare n. 14 del 27 marzo 2015
- Reverse charge Estensione a nuove fattispecie nel settore edile, energetico, nonché alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Primi chiarimenti Articolo 1, commi 629 e 631 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).








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