IL NUOVO REGIME CONTABILE DEI MINIMI.
Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Dal 2012 il nuovo regime dei minimi sostituisce il "vecchio" regime dei minimi, sono ammesse solo le persone fisiche, rimane in vigore il regime delle nuove attività produttive.
Il beneficio dei minimi implica il pagamento di una imposta sostitutiva del 5% anziché del vecchio 20%, un'ulteriore sconto importante del 15%, ma solo per i giovani o per chi, con qualunque età abbia perso il proprio posto di lavoro, ed è riconosciuto alle condizioni di non aver esercitato nei tre anni precedenti alcuna attività, anche in forma associata o familiare, che l'attività non costituisca prosecuzione di altra attività anche sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, e qualora si acquisisca un'attività già esistente, la stessa, nell'anno precedente non abbia avuto un ammontare di ricavi superiori ai 30.000,00 euro.
Per quanto riguarda il requisito della non prosecuzione di altra attività possiamo prendere a prestito la Risoluzione n. 239/E del 26 agosto 2009, in risposta ad un interpello non sui minimi ma sull'altro regime contabile agevolato, quello per le nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Permane quindi il limite dei 30.000,00 euro di ricavi per poterne usufruire, tale nuovo regime dei minimi permane con i stessi requisiti dei "vecchi" minimi, previsti dal comma 96 o 99 del Legge finanziaria 2008 Articolo 1.
Il nuovo regime dei minimi si applica per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i successivi anni, sino al raggiungimento dei 35 anni di età, per i "vecchi" minimi che hanno iniziato un'attività di impresa, arte o professione successivamente al 31/12/2007, e per chi inizierà ora una nuova attività.
Oltre all'esonero dall'obbligo di comunicazione black list, circolare 53 pagina 6, i contribuenti minimi sono esonerati anche dall'obbligo di effettuare la comunicazione telematica dello spesometro, come da Circolare del 30 maggio 2011 n. 24 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento, punto 2.1 Soggetti obbligati, in quanto sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, e non essendo soggetti passivi iva sono automaticamente esclusi da tale obbligo di comunicazione.
Il Provvedimento 185820 chiarisce al punto 5.2 che i ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta e che a tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.
Al punto 3.3. precisa: Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti.
La Circolare 17/E del 30/05/2012 chiarisce che possono accedere al regime anche le persone che nell'anno precedente hanno svolto prestazioni occasionali, perché le stesse, costituendo redditi diversi non sono produttive di reddito di lavoro autonomo o di impresa, ed anche coloro che negli anni precedenti al 1° gennaio 2012 hanno optato per il regime delle nuove attività produttive, di cui all’art. 13 della legge n. 388 del 2000, ovvero per il regime di ordinario di determinazione dell’imposta. In quest’ultimo caso restano fermi gli effetti prodotti dall’opzione, ossia l’obbligo di permanenza nel regime ordinario per almeno un triennio.
Sempre la stessa Circolare specifica che la ratio che ispira il provvedimento presuppone la continuità nell’applicazione del regime. Ne consegue che coloro che ne fuoriescono, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, non possono più avvalersene per gli eventuali periodi residui, anche nell’ipotesi in cui tornino in possesso dei requisiti previsti dalla norme in commento, inoltre non ricorrono finalità elusive qualora un lavoratore dipendente una volta andato in pensione svolga la stessa attività in forma di lavoro autonomo.
La Risoluzione 47/E del 05/07/2013 ha dato istruzioni per inserire nel modello Unico 2013 quanto subito, quali ritenute d'acconto, ed utilizzarle in compensazione pur se tale regime non più soggetto.
Potete scaricare i riferimenti normativi ed i chiarimenti dai seguenti link
Decreto Legge 98 del 6 luglio 2011 Art. 27, convertito dalla Legge 111/2011
Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
In vigore dal 17 luglio 2011.
Provvedimento n. 185820 del 22 dicembre 2011 del direttore dell'Agenzia delle Entrate
- Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
Provvedimento n. 185825 del 22 dicembre 2011 del direttore dell'Agenzia delle Entrate
- Modalità di applicazione del regime contabile agevolato di cui all'articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
- REGIME SUPERSEMPLIFICATO
Circolare 17/E del 30 maggio 2012
- Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 – Primi chiarimenti.
Risoluzione 47/E del 05 luglio 2013
- Ritenute dacconto di cui allart. 25 decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuate sui bonifici emessi in favore dei contribuenti che aderiscono al regime fiscale di vantaggio per limprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui allarticolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.
Circolare 20 del 04 luglio 2014
- Punto 5.3.5 EX MINIMI
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