Le nuove compensazioni iva superiori a €. 10.000,00 10.000 10000 / 15.000,00 15.000 15000 annui D.L. 78/2009 - Studio Ricci Maurizio Commercialista consulenza fiscale amministrativa per aprire una partita iva, un negozio

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NUOVE REGOLE PER LE COMPENSAZIONI IVA SUPERIORI A €. 10.000,00 / 15.000,00 ANNUI.

Dal primo gennaio 2010 in base all'Art. 10 del decreto legge n. 78/2009 del 01/07/2009 che rinvia ad ulteriori provvedimenti, le nuove compensazioni Iva per importi annui superiori a €. 10.000,00 potranno avvenire (e ciò riguarda l'intero anno solare di riferimento dell'utilizzo del credito) esclusivamente dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione Iva, e tramite servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Quindi si prevederà la possibilità di presentare la dichiarazione IVA non più in Unico ma in forma autonoma ed anticipatamente, saranno esonerati dalla presentazione della comunicazione IVA coloro che presenteranno la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, inoltre l'obbligo della presentazione dell'F24 telematico a zero verrà spostato, presumibilmente, dalle banche a canali esclusivi dell'Agenzia delle Entrate, ciò per consentire di effettuare controlli rapidi sulle indebite compensazioni iva, le cui sanzioni sono state inasprite dal D.L. anticrisi n. 185 del 29/11/2008.
All'art. 27 c. 18 si legge "L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi."

Successivamente il Decreto Legge n. 5 del 10/02/2009 all'art. 7 comma 2 ha ulteriormente inasprito le sanzioni sostituendolo con il seguente periodo: "Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "E' punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.".

Al comma 18 è scritto che in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il cosiddetto ravvedimento operoso.

Tali nuove compensazioni Iva inoltre saranno considerate legittime esclusivamente se alla dichiarazione da cui trae origine il credito compensabile sarà apposto il visto di conformità del professionista abilitato di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del Dpr 322/1998, oppure la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai revisori contabili, e ciò qualora le compensazioni siano per importi eccedenti gli €. 15.000,00 annui.

La Circolare n. 134 del 17 giugno 1999 al paragrafo 4 e 4.1 traccia vincoli e modalità con cui si potrà rilasciare il visto di conformità da parte dei professionisti, tra cui polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale non inferiore a due miliardi di lire (euro 1.032.913,80) e la comunicazione preventiva al Dipartimento delle entrate.
Il visto potrà essere rilasciato esclusivamente per le dichiarazioni da loro predisposte e se si è provveduto direttamente alla tenuta delle relative scritture contabili.

Chi rilascia il visto di conformità è tenuto a conservare i fogli di lavoro.

Mentre la Circolare n. 52 del 27 settembre 2007 affronta le modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Qualora dalle attività di liquidazione e controllo delle dichiarazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, emerga un maggior debito a carico del dichiarante, la sanzione può essere applicata se il debito supera il limite di 16,53 euro e sia conseguenza di quelle irregolarità che avrebbero dovuto essere rilevate attraverso i controlli necessari al rilascio del visto o dell'asseverazione. Al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 5.165,00 da Decreto Legislativo del 09/07/1997 n. 241 - art. 39 comma 1 lettera b).

Si potrà monitorare nel cassetto fiscale messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate le compensazioni come effettuate e risultanti all'Agenzia stessa.

I soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità dovranno preventivamente comunicare, come da art. 21 del DM 164/1999, alcuni dati e notizie all'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale di competenza, lo stesso DM all'art. 23 stabilisce che i professionisti rilasciano il visto di conformità se hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili, e che le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

Il provvedimento n. 185430 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate al paragrafo 3.1 indica un'attesa di 10 giorni, rispetto alla data di presentazione della dichiarazione o istanza, mentre l'art. 10 del DL 78/2009 prevede l'utilizzo a partire dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito oggetto di compensazione, si è in attesa di chiarimenti.


Nella circolare n. 1 del 15 gennaio 2010 si legge tra le note: "(1) Si precisa che, in tutti casi in cui il contribuente intende destinare alla compensazione crediti Iva di importo superiore a 10.000 euro annui, è opportuno utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate anche per la trasmissione di deleghe contenenti singolarmente compensazioni Iva inferiori ai 10.000 euro ovvero la cui somma non ha ancora raggiunto il limite dei 10.000 euro."


Potete scaricare i riferimenti normativi ed i chiarimenti dai seguenti link

Articolo 10 del decreto legge 78/2009 del 01 luglio 2009
- sulle nuove compensazioni Iva per importi annui superiori a €. 10.000,00


Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 02/07/2009
- sulle nuove compensazioni Iva per importi annui superiori a €. 10.000,00


Legge 102 del 03 agosto 2009 Modifiche all'Art. 10 comma 7
- compensazione del credito Iva per importi superiori, passato da €. 10.000,00 a 15.000,00 annui


Articolo 27 comma 18 del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008
- inasprimento delle sanzioni per indebita compensazione con crediti inesistenti


Articolo 7 comma 2 del Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009
- ulteriore inasprimento delle sanzioni per indebita compensazione con crediti inesistenti


Decreto Legislativo n. 241 del 09 luglio 1997 art. 39
- sanzioni ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione  infedele


Decreto Legislativo n. 241 del 09 luglio 1997
- Versione integrale - Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28/07/1997)


Decreto Ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999
- Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 135 del 11/06/1999)


Circolare n. 134 del 17 giugno 1999 paragrafo 4 e 4.1
- Disposizioni in materia di assistenza fiscale - Visto di conformità di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997


Circolare n. 52 del 27 settembre 2007
- Modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonché degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni


Circolare n. 11 del 19 febbraio 2008
- Modifiche apportate dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) al sistema delle sanzioni poste a carico dei soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale nonche' degli intermediari incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui agli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. - Risposte a quesiti - 14. Ravvedimento in materia di infedeltà del visto di conformità e dell'asseverazione.


Provvedimento n. 185430 del 21 dicembre 2009 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
- Modalità e termini di effettuazione della compensazione del credito relativo all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102


Circolare n. 57 del 23 dicembre 2009
- Primi chiarimenti in merito alle disposizioni stabilite dall'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009. Visto di conformita' per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA per importi superiori a 15.000 euro. Check-list.


Circolare n. 1 del 15 gennaio 2010
- Controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto - art. 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.


Circolare n. 12 del 12 marzo 2010
- Profili interpretativi   emersi   nel  corso  degli  incontri  con  la  stampa specializzata
- Punto 1 APPLICAZIONI VISTO DI CONFORMITA'
- punto 2 (sino al 2.9) APPLICAZIONE DISPOSIZIONI COMPENSAZIONI


Dal 02/03/2012 il limite dei 10.000,00 euro è stato portato a €. 5.000,00, vai alla pagina con i nuovi limiti e chiarimenti.


Iscritto al n. 697 sezione A dell'Albo Professionale Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina.
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