COMPENSAZIONE RUOLI CON CREDITI ERARIALI.
E' possibile compensare i propri crediti erariali con somme iscritte a ruolo per imposte erariali, si può procedere a compensare con i propri crediti erariali oltre alle somme iscritte a ruolo anche i relativi accessori (quindi le sanzioni, gli interessi, ed anche le altre spese a favore dell'agente della riscossione) mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, è stato istituito l'apposito codice tributo "RUOL" con cui procedere alla compensazione, utilizzando il modello F24 Accise disponibile esclusivamente in formato elettronico reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.
E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, vedi Articolo 31 Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78.
Per procedere comunque all'utilizzo in compensazione l'articolo 10 del D.L. 78/2009 puntualizza che si applica il controllo rappresentato dalla presentazione preventiva della dichiarazione IVA (per i crediti superiori a €. 5.000,00 dal 2 marzo 2012, precedentemente il limite era per importi superiori a €. 10.000,00), inoltre per i crediti oltre i 15.000,00 euro è previsto l'apposizione del visto di conformità di un professionista abilitato.
Potete scaricare i riferimenti normativi dai seguenti link
Art. 10 decreto legge del 1 luglio 2009 n. 78
- Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali
Art. 31 decreto legge del 31 maggio 2010 n. 78
- Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi
Comunicato stampa del 14 gennaio 2011 - Agenzia delle Entrate - Ufficio Stampa
- Preclusione all’autocompensazione. Prima applicazione. Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 18 del 21 febbraio 2011
- Istituzione del codice tributo “RUOL” per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ai sensi dell’articolo 31 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
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